Statuto / Statute

DGMA

Delilah Gutman Music Arts

Soon the statute will be translated in english.

TITOLO I

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli art.36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, un’Associazione non riconosciuta, operante nei settori educativo, sociale, musicale, culturale e ricreativo che assume la denominazione Delilah Gutman Music Arts. L’abbreviazione ufficiale è l’acronimo DGMA.

L’Associazione ha sede legale in Via Monte Titano 8 – 47900 Rimini (RN) – Italia – e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, dove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 – Scopi e Finalità

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con le finalità di promuovere e diffondere la Musica e le Arti, anche in rapporto con la Letteratura e la Scienza, quali strumenti per:

  • divulgare il valore didattico e sociale della Musica e delle Arti stesse;
  • comprendere se stessi, l’individuo ed i valori umani universali;
  • favorire il dialogo tra popoli, culture, religioni e identità, per riconoscere nelle diversità un valore fondamentale e di arricchimento culturale per lo sviluppo di una comunità. Tale dialogo si realizzerebbe attraverso la collaborazione ad eventi e manifestazioni, la proposta e l’attuazione di laboratori ed incontri didattici, l’organizzazione di incontri e momenti formativi;
  • sostenere progetti umanitari;
  • accrescere attraverso l’impegno dei soci l’attività sociale la collaborazione ad iniziative organizzate nel territorio dai Comuni, dalle associazioni e dagli enti territoriali pubblici e privati per favorire relazioni di comunità: mostre d’arte e letture, conferenze e concerti, proiezioni cinematografiche e incontri didattici in teatri, musei, case-famiglia, residenze per anziani, scuole e altri luoghi multifunzionali al chiuso e all’aperto.
  • creare opportunità di studio e di promozione per i giovani;
  • tutelare i diritti di cittadinanza, la solidarietà, la coesione e l’emancipazione sociali ideando e coordinando nell’ambito educativo progetti artistico-culturali che possano coinvolgere nel loro svolgimento i disabili e gli insegnanti di sostegno;
  • preservare e migliorare la qualità della salute e dell’ecosistema grazie alla diffusione e all’uso della musicoterapia, dell’arteterapia e della danzaterapia applicati al soggetto ed al suo ambiente, nonché la valorizzazione di materiali di riciclo nel compimento di progetti artistico-culturali;
  • valorizzare la pace.

Tali finalità si rivolgono ai settori educativo, sociale, musicale, culturale e ricreativo.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività: corsi, conferenze, dibattiti, concerti, performance, masterclass, laboratori didattici, promozione alla lettura, educazione all’ascolto, installazioni multimediali, mostre di arte visiva, proiezioni cinematografiche, progetti artistici con intendimenti culturali e didattici, sostegno e pubblicazione degli studi e della ricerca in ambito musicale, artistico, letterario e scientifico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

TITOLO II

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, presentando un’apposita domanda, al Consiglio Direttivo o ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto della domanda di ammissione a socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel Libro Soci con contestuale rilascio della tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 – Diritti

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 – Doveri

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dall’annotazione sul Libro Soci.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che svolga o tenti di svolgere attività in conflitto o contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla  prima Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Della deliberazione deve essere data comunicazione al socio mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro Soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO III

Art. 8 – Risorse economiche e Fondo Comune

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, d’istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, per esempio, spettacoli di intrattenimento e attività ludiche quali feste, gite, lotterie, sottoscrizioni a premi;
  9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Fondo Comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO IV

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 – Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. l’elezione del Consiglio Direttivo;
  2. l’elezione eventuale del Collegio Sindacale;
  3. l’approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  4. l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  5. l’approvazione di eventuali regolamenti;
  6. l’esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
  7. la deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo – nella sede o altrove – la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva ricezione da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario;
  3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  5. deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione DGMA;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  8. delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
  9. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 – Sostituzione membri del Consiglio

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o d’impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove, e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra non soci, e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali – Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci – deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. 

TITOLO V

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 20 – Norma Finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

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